Clivis Torino 

Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita una Associazione di promozione sociale denominata CLIVIS Scottish Country Dance Society con sede presso il domicilio del suo Presidente pro tempore.

Art. 2 – Scopo sociale
L’Associazione non ha scopo di lucro è apartitica ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie.

L’Associazione si propone di:
Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili ,individuali e collettive;
Favorire l’estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;
Avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
Promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento;
Sviluppare ,anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarismo e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell’associazionismo;
Provvedere all’approvvigionamento del materiale e delle attrezzature necessarie al conseguimento degli scopi associativi, ricercando rapporti di collaborazione per fini di mutualità e socialità che ispirano l’associazione con altri enti analoghi, al fine di realizzare una politica unitaria tramite apposite strutture;
Istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta della domande di adesione alle singole iniziative;
Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell’associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l’attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione di particolari servizi ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.


Art. 3 – Attività sociali.
L’Associazione persegue le seguenti finalità:

la promozione, la pratica, la fedele esecuzione della danza scozzese secondo gli intendimenti e lo spirito della Royal Scottish Country Dance Society. In particolare si prevedono: incontri periodici, corsi di danza, serate di ballo, visite e stages in Scozia, esibizioni, scambi con altre associazioni similari, organizzazione di stages con interventi di insegnati locali ed esteri;
la divulgazione di danze popolari appartenenti ad altre tradizioni etniche e culturali. Il “CLIVIS” potrà aderire ad associazioni nazionali ed estere aventi scopi analoghi ai propri ed avrà facoltà di compiere tutte le operazioni idonee al conseguimento degli scopi sociali;
sviluppa e diffonde tutte le attività che rientrano nei filoni musicali dei quali l’associazione stessa si occupa;
mette le proprie competenze e i materiali raccolti a disposizione di chiunque voglia fruirne ed, eventualmente, fornisce collaborazione agli enti pubblici interessati ad agire all’interno delle finalità stesse dell’associazione;
elabora materiali sonori e visivi, si occupa della pubblicazione di eventuali riviste o di altro materiale scritto.
Più generalmente si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e attività culturali atte a soddisfare le esigenze di conoscenza dei soci.

Art. 4 – Adesione ad enti di promozione e federazioni sportive.
L’Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli od enti, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie. In particolare per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione potrà aderire ad un ente di promozione sportiva, avente finalità assistenziali ai sensi della legge n. 524 del 14/10/74. Pertanto potrà adottarne la tessera nazionale, osservarne lo statuto ed i regolamenti così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell’ente medesimo.

L’Associazione potrà inoltre aderire alle federazioni nazionali sportive del CONI, in relazione alle diverse discipline sportive praticate.

Art. 5 – Gli Associati
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni 18, purché abbiano compiuto i 14 anni di età, possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori esplicitamente espresso nella domanda di ammissione.

Il diritto di voto viene esercitato in maniera uguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’ Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art. 6 – Modalità di ammissione.
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:

indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
E’ compito del Presidente dell’Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione a socio entro un massimo di 30 giorni.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l’accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l’anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

E’ pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. N. 460/97.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati.
Tutti i soci hanno eguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti,la nomina degli organi direttivi, l’approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa,fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti:

al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati,dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all’esclusione del socio per morosità.
alla osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso il versamento di quote straordinarie.

Art. 8 – Scioglimento del rapporto sociale
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all’Associazione ;danneggia l’immagine dell’Associazione con il suo comportamento sociale. L’esclusione da associato è deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso, entro quindici giorni dall’avvenuta deliberazione. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 9 – Intrasmissibilità delle quote sociali.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5,comma 1, del D.Lgs. N. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall’associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 10 – Finanziamento dell’Associazione.
Le spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

quote degli associati che possono essere richieste : all’atto dell’ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;
altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell’attività istituzionale.

Art. 11 – Patrimonio sociale.
Il patrimonio sociale è costituito:

dall’eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
da lasciti e donazioni diverse;
dai residui attivi della gestione o dall’eventuale fondo di riserva.
Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.

Art. 12 – Esercizio sociale.
L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 – Bilancio.
Entro il 30 aprile dell’ anno successivo, il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci il bilancio sotto forma di rendiconto economico e finanziario. Tale rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza. La previsione e la programmazione economica dell’ anno sociale successivo è deliberato dall’ Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’ Associazione.

Art. 14 – Utili e residui attivi.
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

il 10% all’eventuale fondo di riserva;
il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell’Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti.

Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili.
E’ fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art. 16 – Organi sociali.
Gli organi sociali dell’Associazione sono costituiti da:

- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 17 – L’Assemblea.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente con l’annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio o e-mail all’ indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio al momento della domanda di ammissione o successivamente ,almeno sette giorni prima della data convenuta.

Esse, inoltre, devono essere convocate entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un quinto del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente. Esse sono idonee a deliberare quando siano state regolarmente convocate e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa mezz’ora da quella fissata per la prima convocazione, le Assemblee si intendono riunite in seconda convocazione ed idonee a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto di voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere una sola delega, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali. Le presenze e le deleghe saranno verificate dal Presidente.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell’ assemblea.

Le votazioni avverranno per alzata di mano. Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale a cura del Segretario a ciò preposto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere riportato su apposito libro dei verbali dell’Associazione di cui ogni socio potrà prendere visione.

Art. 18 – L’Assemblea ordinaria.
L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L’ordine del giorno dovrà comprendere i seguenti argomenti:

- relazione del Consiglio Direttivo in merito all’attività sociale;
- esame della situazione economica-finanziaria e del bilancio preventivo;
- rinnovo delle cariche sociali (ogni due anni).

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la votazione avverrà a scrutinio segreto. La possibilità di accedere alle cariche sociali è riservata a tutti i soci purché in regola con il versamento della quota sociale. I designati alle cariche sociali rimarranno in carica due anni e saranno rieleggibili.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci, presenti o rappresentati, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 19 – L’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sui seguenti argomenti:

- scioglimento dell’Associazione;
- proposte di modifica allo Statuto;
- trasferimento della sede dell’Associazione

L’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, tranne che per il punto b) per il quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 degli associati e il voto favorevole di due terzi dei presenti, e per il punto a) per il quale occorre il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle indicazioni fornite dall’Assemblea dei soci;
- curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l’impiego dei residui del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’associazione;

nell’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di un Comitato di gestione composto dai soci e nominato dal Consiglio stesso. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ogni due anni così come fissato dagli artt.17 e 18.

Esso è composto da un minimo di 3 ( tre) ad un massimo di 8 (otto) consiglieri eletti a scrutinio segreto. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario e il Responsabile dei rapporti con l’esterno. Dette cariche saranno cumulabili con un massimo di due ad eccezione di quelle di Presidente e di Vice-Presidente.

Qualora se ne presenti l’ opportunità, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare, tra i soci o non soci e con delibera presa a maggioranza dei voti, il Direttore Artistico in base alle sue competenze. I rapporti tra il Direttore Artistico, nel suo ruolo di collaboratore esterno, e i membri del Consiglio Direttivo saranno regolati da una Lettera di incarico che dovrà essere sottoscritta all’ inizio della collaborazione dal Presidente dell’ Associazione e dal nuovo incaricato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno due volte l’anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei suoi membri ne faccia richiesta scritta. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. In assenza del Presidente ,la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente o,in sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Art. 22 – Le cariche sociali.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione. Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione di cui firma gli atti. Il Vice-Presidente, in caso di assenza temporanea del Presidente, ne assume tutte le mansioni salvo la rappresentanza legale.

Il Tesoriere dovrà redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea dei soci.

Il Segretario dovrà redigere i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo ed assistere il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni.

Il Responsabile dei rapporti con l’esterno curerà le relazioni con altri gruppi aventi scopi affini e cercherà occasioni di scambio e di promozione per l’Associazione.

Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 24 – Devoluzione del patrimonio residuo.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità,oppure a fini di pubblica utilità,secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 25 – Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni.